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Il processo penale, l'inizio del dibattimento

Quarta tappa nel tema illustrata dall'avvocato Iacopo Gori

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Come ogni inizio mese, proseguiamo nel nostro viaggio nel processo penale, parlando, in questo quarto appuntamento, dell’apertura del dibattimento.
Il Giudice, come detto, accerta che le parti siano state regolarmente convocate ed effettua “l’appello” dei presenti. Se l’imputato non è presente viene dichiarato contumace. Ovviamente, deve essere presente il suo difensore, che sia di fiducia o d’ufficio. A sostenere l’accusa è il Pubblico Ministero, ossia un rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale.
Fin qui le parti che non possono mancare ma, oltre a queste, nel processo possono essere presenti una o più parti civili (ossia le persone offese dal reato che chiedono il risarcimento), il responsabile civile (ossia il soggetto che dal punto di vista risarcitorio sarà tenuto a pagare al posto dell’imputato), oppure il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Concluso l’accertamento della presenza e della regolare rappresentanza delle parti, il Giudice dichiara l’apertura del dibattimento ed invita il Pubblico Ministero a dare conto dell’accusa ed a formulare la richiesta delle prove. Anche le altre parti, a loro volta, avanzeranno le loro richieste di prova.
Ogni volta che i protagonisti del processo hanno la parola, a parlare per ultima è sempre la difesa dell’imputato.
A proposito di prove, la parte che intende ascoltare testimoni o consulenti, dovrà inserirli in una specifica lista da depositare almeno sette giorni liberi prima dell’udienza.
Oltre alla testimonianza, sulla quale torneremo, le parti possono chiedere l’acquisizione di documenti, lo svolgimento di perizie ad opera di un consulente nominato dal Giudice, l’effettuazioni di ricognizioni o esperimenti giudiziali (attività, quest’ultima, che risulta utile per ripetere la scienza del crimine o un fatto rilevante per l’accertamento della verità).
E’ principio cardine del nostro processo penale quello per cui la prova si forma in dibattimento, dinanzi al Giudice e nel contraddittorio delle parti, per cui solo in casi stabiliti dal codice un atto di indagine assunto solo dalla Procura diventa prova.

MANDATE LE VOSTRE DOMANDE A redazione@arezzooggi.net

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