Nel luglio del 2011 sono stati lanciati i giochi dei casino online, che sono un segmento assai importante del settore ludico, ma certamente l'introduzione delle slot, avvenuta nel dicembre dell'anno successivo, ha contribuito in modo più che notevole a determinare la forte crescita dell'interesse dei giocatori, interesse che tuttora persiste. Ormai le “famigerate macchinette” costituiscono il 70% dei giochi da casinò e con queste apparecchiature da intrattenimento il segmento ha raggiunto il 45% del totale della spesa del gioco online.
La crescita è anche da far risalire ad un assorbimento di quote del mercato illegale avvenuta nel tempo ed alla rinuncia coscienziosa dei provider di servire il mercato illecito, quello cioè degli operatori senza concessione. Dopo questi sforzi finanziari e commerciali, è evidente che si dovrebbe garantire la competitività del prodotto, rispetto all'offerta illegale: ma, a distanza di quattro anni e mezzo dal lancio di questo tipo di apparecchi di gioco, la loro competitività risulta ancora “svantaggiata” e non protetta da un limite dello stesso prodotto e questo limite dovrebbe essere rimosso.
I giochi con jackpot progressivo sono offerti sui mercati internazionali con un importo iniziale diverso da zero: questo non vi è alcun dubbio, assicura l'interesse della vincita sin dall'inizio, ed indipendentemente dall'accumulo progressivo di contributi appunto al fondo jackpot attraverso le giocate che vengono effettuate. Al momento della vincita, ovviamente poi, il jackpot iniziale viene immediatamente ripristinato. Per ritornare al lancio delle “macchinette” sul mercato italiano, l'Ufficio del Gioco a Distanza, in quel tempo, chiese ai concessionari di rinunciare ad offrire ai giocatori jackpot con importo iniziale diverso da. zero: considerandolo un “omaggio” a cui tutti i concessionari aderirono e che tuttora è in essere, ma che ormai risulta obsoleto, non concorrenziale e da rimuovere.
Allora, era motivato dalla individuazione della corretta modalità di trattamento dell'importo iniziale del jackpot ai fini della determinazione della base imponibile... e, quindi, della tassa sul gioco: si sa che ai fini della sua determinazione il contributo che viene prelevato da ogni singola scommessa -e che affluisce al “fondo jackpot”- viene considerato come una vincita. Di conseguenza, i contributi al jackpot, quota delle singole giocate, partecipano negativamente alla determinazione del saldo relativo alla singola sessione di gioco, trattenuto dal concessionario e che costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta.
Al contrario, la vincita del jackpot non partecipa alla determinazione della base imponibile, perché alla combinazione vincente, in coincidenza con una giocata, si determina l'assegnazione di un importo che aveva già in essere la natura di vincita ed era, di conseguenza, già “indisponibile” per il concessionario. Quindi, la rinuncia al jackpot iniziale doveva essere una misura “temporanea”, ma che -come succede purtroppo assai spesso sull'italico territorio anche in altri settori diversi dal gioco- è divenuta una misura “definitiva” che vive ancora attualmente.
Alcuni concessionari hanno studiato, individuato e messo in campo soluzioni che consentirebbero di dare una risposta alla questione del calcolo della base imponibile e dell'imposta, ma si tratta di soluzioni soltanto parziali e pressochè empiriche: sarebbe necessario e quasi indispensabile,invece, definire con un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una soluzione totale che vada a sostituire quella “antica” -ma in essere- e che tuteli tutti, concessionari, giocatori e gioco.