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I reati contro la pubblica amministrazione

L'avvocato Iacopo Gori introduce un nuovo argomento di forte attualità

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Iniziamo a parlare del Titolo secondo del secondo libro del Codice Penale, che prevede i reati contro la pubblica amministrazione.
Per lo più, l’autore è una figura qualificata, appartenente alla pubblica amministrazione e, per questo, dotata di specifici e delicati compiti (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un sevizio di pubblica necessità).
Ciò detto, è senz’altro ammissibile (ed, anzi, frequente) che uno dei partecipanti all’azione delittuosa sia un semplice privato, non ricoprente nessuno di questi ruoli. Egli, tuttavia, per essere chiamato a rispondere, dovrà essere a conoscenza della qualifica del suo “concorrente” appartenente alla pubblica amministrazione.
Passando, quindi, all’analisi delle singole fattispecie, troviamo, innanzitutto, il reato di peculato, integrato (e punito con la reclusione da tre a dieci anni) da chi si appropria di denaro o altri beni mobili che possiede in ragione del suo ufficio.
Troviamo, poi, il reato di concussione, nel quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abusano dei loro poteri e costringono un soggetto, incutendogli timore, a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità. La concussione è una delle ipotesi delittuose più gravi ed è infatti punita con la reclusione da quattro a dodici anni. Nella corruzione, invece, l’autore del reato non provoca un timore nella vittima approfittando dei suoi poteri pubblici ma si limita a ricevere, per sé o per altro, un’utilità che non gli sarebbe dovuta. Se essa è fatta per compiere un atto dell’ufficio, la corruzione si definisce “propria”; è, invece, “impropria” quella che serve per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio e, per questo, subisce una sanzione più severa (da due a cinque anni di reclusione).

 

LE DOMANDE DEI LETTORI

Che differenza c’è tra pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e persona esercente un servizio di pubblica necessità?
Il pubblico ufficiale è colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa (p.e.: notai ed appartenenti alle forze dell’ordine); l’incaricato di pubblico servizio è chi presta, a qualsiasi titolo, un pubblico servizio, intendendosi per esso un’attività disciplinata come una pubblica funzione ma priva dei poteri autoritativi e certificativi di questa (p.e.: il capostazione); gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono i privati iscritti in albi professionali, ovvero che svolgono un servizio dichiarato tale dalla pubblica amministrazione (p.e.: avvocati o medici).

MANDATE ALL'AVVOCATO GORI LE VOSTRE DOMANDE ALL'INDIRIZZO MAIL redazione@arezzooggi.net

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