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Il Presidente della Repubblica, poteri e compiti

Tra poche settimane l'elezione del successore di Napolitano

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Tra poche settimane verrà eletto il nuovo Presidente della Repubblica, che rimarrà in carica per i prossimi sette anni. I poteri e i compiti della prima carica dello Stato, la cui sede è il Palazzo del Quirinale, a Roma, sono stabiliti prevalentemente dagli articoli da 83 a 91 della Costituzione.
Innanzitutto, egli viene eletto dal Parlamento in seduta comune con l’aggiunta di tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d’Aosta). Per le prime tre votazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi. Dal quarto in poi la maggioranza assoluta dei componenti. L’eletto deve prestare giuramento di fedeltà davanti alla stessa assemblea.
Chiunque, purché goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni, può essere eletto.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità della nazione. Egli svolge compiti molto importanti, tra i quali quello di promulgare le leggi, facendole formalmente entrare nell’ordinamento. Peraltro, se ritiene che vi siano ragioni di opportunità, prima di promulgare una legge può “rinviarla” alle camere con un messaggio motivato e deve successivamente promulgarla se essa viene nuovamente approvata.
Il Capo dello Stato, inoltre, ha il comando supremo delle forze armate, presiede il Consiglio supremi di difesa ed il Consiglio superiore della magistratura, può concedere la grazia ad un condannato o commutarne la pena, nomina cinque giudici della Corte costituzionale e può nominare i senatori a vita.
Altro compito fondamentale è quello di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, facoltà che non può esercitare nell’ultimo semestre di carica.
Tutti gli atti del Presidente devono essere controfirmati dal Ministro competente per materia. Infatti, egli non è mai responsabile se non per “alto tradimento” o “attentato alla costituzione”. In tali casi, il parlamento in seduta comune decide l’impeachment e la Corte costituzionale lo processa.

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