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Coppie di fatto e fine della convivenza. la tutela dei figli

Scrivete all'avvocato Iacopo Gori che vi fornirà ogni chiarimento

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Sono numerosi i bambini nati da genitori non sposati o che, magari, interrompono ogni relazione prima o dopo la nascita del figlio.
Non infrequenti, quindi, sono le questioni di carattere legale che riguardano, appunto, i figli una volta definiti “naturali” ed oggi equiparati ai figli nati all’interno del matrimonio.
Infatti, con il riconoscimento (l’atto con il quale il genitore dichiara la propria paternità o maternità “naturale”) sorge quell’insieme di diritti e doveri che va sotto il nome di “potestà genitoriale”.
Nessun problema si pone se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio naturale e convivono con lui: la potestà spetta ad entrambi in maniera congiunta.
Se, viceversa, solo un genitore ha riconosciuto il figlio, l’altro genitore può effettuare il riconoscimento successivamente, purché ci sia il consenso del primo o quello del figlio, se maggiore di 14 anni. In questa ipotesi, se i genitori non convivono la potestà è esercitata da colui con il quale il figlio convive e, se non convive con nessuno, da colui che per primo ha fatto il riconoscimento.
Il riconoscimento può anche essere preteso dal figlio, il quale, se necessario, può rivolgersi al giudice per farlo dichiarare con una sentenza, una volta dimostrata l’effettiva discendenza dal genitore.
Il genitore che non esercita la potestà genitoriale ne rimane comunque astrattamente titolare e, per questo, deve vigilare sulle condizioni di vita del figlio.
Questa articolata disciplina è prevista dall’art. 317 bis del Codice Civile ma, in realtà, quando sorge una controversia sulla gestione del minore (tipico è il caso della fine non del tutto pacifica della convivenza), il giudice dovrà applicare la regola generale dell’affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, a meno che non si ravvisino gravi motivi per l’affidamento esclusivo ad uno dei due, collocandolo di norma presso uno di dei due.
Anche nelle vicende che riguardano la successione ereditaria del genitore, i figli riconosciuti ricevono un trattamento identico a quelli nati nel matrimonio. Tutti quanti, infatti, vedono garantita una quota minima dell’asse ereditario, rivestendo lo status di eredi “legittimari”.

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