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Nuove Acque ancora condannata su ricorsi di cittadini

Il Comitato all'attacco

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Dopo la prima condanna di Nuove Acque, nel 2011, a rimborsare al sig. Papini Settimio di Arezzo, la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta, con retroattività decennale ( a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008), Nuove Acque viene nuovamente condannata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott. C. Dal Savio, con cinque distinte sentenze, le quali confermano l'obbligo del Gestore di rimborsare ai ricorrenti la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta , calcolandola in maniera retroattiva per dieci anni, invece che per cinque, come ritenuto da Nuove Acque.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenze n. 342/2013; 341/2013, 344/2013, 343/2013, 331/2013, ha infatti accolto i ricorsi presentati dai sig.ri Dori Catia, Bonci Claudio, Iannattanone Raffaele, Braconi Dario, Pomati Franco attivisti del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, tutti assistiti dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, con riguardo “all’accertato diritto di avere la restituzione degli importi indebitamente anticipati a Nuove Acque dal 3/10/2000 al 15/10/2008”.
Le cause hanno preso il via dall’iniziativa del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo e dai ricorsi presentati dagli utenti, i quali, pur non essendo serviti da alcun impianto di depurazione, avevano sempre corrisposto la quota di tariffa riferita alla depurazione, e quindi, in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (secondo cui non si deve pagare per un servizio che non c'é ), avevano diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.
A seguito della Legge n. 13/2009, si è tuttavia stabilito che il rimborso poteva avvenire anche scaglionato nel tempo, fino al 2014; ma non si è stabilito per quanti anni indietro avrebbe dovuto essere calcolato il rimborso.
L’Autorità di Ambito e Nuove Acque, ovviamente, hanno optato per una interpretazione restrittiva, lesiva dei diritti degli utenti, volta a rimborsare la depurazione calcolandola solo sui cinque anni antecedenti la domanda di rimborso.
Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona del Dott. Claudio Dal Savio, già nel 2011 aveva accolto invece quanto sostenuto dall’Avv. Ponziani, secondo il quale il rimborso doveva essere calcolato in maniera retroattiva per dieci anni (e non cinque), trattandosi di somme indebitamente percepite da Nuove Acque, e quindi soggette al regime di cui all’art. 2932 del Codice Civile (come più volte ribadito anche da numerose Sezioni Regionali della Corte dei Conti); con le attuali sentenze, il Giudice di Pace di Arezzo ha confermato tale impostazione, riconoscendo il diritto al rimborso della depurazione , con efficacia retroattiva decennale, per altri cinque utenti.
La sentenza assume pertanto una notevole importanza, considerato che Nuove Acque dovrà rimborsare a tutti i ricorrenti, e agli altri utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso, una somma pari quasi al doppio di quanto altrimenti avrebbe corrisposto. 
Al fine della corretta applicazione della legge e di identico trattamento agli utenti il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo rinnova la richiesta a Nuove Acque e ai Sindaci affinché i rimborsi sulla depurazione vengano disposti con efficacia retroattiva decennale in modo automatico a tutti gli aventi diritto.  In caso contrario il Comitato Acqua Pubblica preannuncia già da adesso che promuoverà, attraverso i propri sportelli, ricorsi di massa.
 

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