Iniziamo oggi un appuntamento che una volta al mese ci porterà a scoprire e e conoscere meglio i meccanismi e le regole del processo penale, soprattutto commentando i numerosi fatti di cronaca anche ormai ogni giorno ci parlano di esso, purtroppo molto spesso in maniera impropria o addirittura scorretta.
Forse anche per questo la procedura penale è diventata una materia in continuo movimento, soggetta ad adattamenti alla mutevole realtà sociale ed alla percezione che si ha del crimine.
Il processo penale è quell’insieme di atti organizzati e finalizzati all’accertamento ed alla repressione dei reati.
Il “nuovo” codice di procedura, emanato nel 1988, ha rivoluzionato l’impostazione inquisitoria che era stata data dal precedente, di epoca fascista, basandosi su principi maggiormente moderni, tra i quali quello (oggi inserito anche nella Costituzione) della parità tra accusa e difesa dinanzi ad un giudice terzo.
Possiamo distinguere il “procedimento penale” in due fasi: quella delle indagini e quella del giudizio.
Limitiamoci oggi alla fase delle “indagini preliminari”.
L’indagine comincia con l’acquisizione della notizia di reato da parte del Pubblico Ministero, al quale spetta la direzione, l’impulso ed il coordinamento di tutta l’attività. Le indagini hanno una durata massima stabilita dalla legge, a seconda del tipo di reato. Durante esse, si svolgono attività quali perquisizioni, sequestri, interrogatori ed altro, sia da parte del Pubblico Ministero, sia della Polizia Giudiziaria delegata dal medesimo.
Nel corso delle indagini il controllo spetta al Giudice per le Indagini Preliminari, che provvede altresì a disporre o revocare (ove richiesto) le misure cautelari necessarie a salvaguardare particolari esigenze.
Se il Pubblico Ministero ritiene la notizia di reato fondata, le indagini preliminari (salvo nei casi minori, di competenza del Giudice di Pace) terminano con un avviso all’indagato, che lo informa dei suoi diritti, della possibilità di presentare memorie e/o documenti o di essere sentito. Segue la fase del giudizio della quale parleremo più avanti.
Diversamente, se la notizia di reato è giudicata infondata, il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari.
LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI
Quali sono i diritti e le garanzie dell’indagato nella fase delle indagini preliminari?
L’indagato dispone da subito di una serie di garanzie, tra le quali, ovviamente, quella di nominare fino a due difensori. Quando il Pubblico Ministero deve compiere un atto per il quale è prevista la presenza o l’avviso al difensore e questi non è ancora nominato, provvede individuando un difensore d’ufficio. Gli atti di indagine, tranne casi particolari come l’applicazione delle misure cautelari, non vengono però svelati all’indagato sino alla conclusione delle indagini stesse.
Che cos’è l’avviso di garanzia?
Come dice l’espressione stessa, si tratta di un’informazione volta a garantire all’indagato il pieno esercizio della difesa. Essa è obbligatoria quando si deve compiere un atto che richiede la presenza del difensore, ma il Pubblico Ministero la può inviare anche prima se lo ritiene opportuno.
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