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La tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione

Continua il nostro viaggio nel mondo della giustizia con una guida d'eccezione, l'avvocato aretino Iacopo Gori

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Gli “interessi legittimi”, oggi sanciti anche nella nostra Costituzione, consentono ai cittadini, singoli o organizzati (imprese, associazioni, etc...) di mettere in discussione gli atti della pubblica amministrazione che ledono il loro legittimo interesse a che l’apparato funzioni correttamente, in coerenza con i principi e le finalità stabilite dalla legge.
Un lungo percorso ha portato negli anni ’70 alla nascita dei Tar, i Tribunali Amministrativi Regionali.
I Tar, infatti, sono presenti con almeno una sede in ogni regione italiana e giudicano in primo grado sui ricorsi con i quali si invoca l’annullamento di un atto ritenuto illegittimo.
Entro sessanta giorni dall’emanazione o dalla conoscenza dell’atto, i legittimata possono proporre l’impugnazione al Tar del luogo dove si trova l’amministrazione interessata, denunciando una delle tre ragioni di nullità degli atti: la violazione della legge (quanto il provvedimento si pone in immediato contrasto con una norma sovraordinata); l’incompetenza (quando il provvedimento proviene da chi non ha il potere di adottarlo, spettando esso ad altri); l’eccesso di potere (una particolare ipotesi, forse la più diffusa, integrata ogni qual volta il provvedimento esce dal binario delle finalità e degli interessi per i quali doveva essere emanato).
In casi di necessità, il Tribunale può concedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, oppure stabilire le altre cautele ritenute necessarie nelle more del giudizio. In effetti, il processo davanti al Tar subisce spesso tempi assai lunghi, che si attestano nell’ordine dei due anni. Ciò a dispetto di un’attività istruttoria che soltanto in rari casi prevede l’acquisizione di ulteriori elementi, limitandosi quasi sempre a valutazioni di diritto sui fatti allegati dalle parti.
In alternativa al ricorso giurisdizionale al Tar, è possibile intraprendere i cosiddetti ricorsi amministrativi, in quanto indirizzati o allo stesso organo che ha emanato l’atto (ricorso in opposizione) oppure a quello gerarchicamente superiore (ricorso gerarchico).

LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI

Perché per molto tempo non esistevano i Tribunali Amministrativi?
Solo nel secondo dopoguerra è stata veramente posta in discussione l’attività della pubblica amministrazione. Questa presunzione assoluta di correttezza della macchina amministrativa derivava da una concezione ancora limitata della sfera individuale, che portava a credere che chi agisce per attuare interessi o finalità pubbliche non possa o non debba sbagliare.
Finalmente, alla fine dell’800, è stata introdotta in Italia la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, fino ad allora avente esclusivamente compiti consultivi del Governo.

Mandate le vostre domande all'avvocato Iacopo Gori  all'indirizzo: redazione@arezzooggi.net

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