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Il processo penale, i testimoni

Quinto appuntamento dedicato a questo tema

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Proseguiamo nel nostro viaggio nel processo penale, parlando oggi dell’assunzione delle prove dibattimentali e, in particolare, dell’esame dei testimoni.
Come detto, di regola la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti e dinanzi al giudice terzo. Per questo, l’acquisizione delle prove è da considerarsi un momento centrale del processo.
Ciò vale, segnatamente, per le testimonianze, che sono sicuramente le prove più frequentemente assunte nel processo penale e per le quali il verbale d’udienza viene registrato e trascritto interamente.
Gli articoli 498 e seguenti del codice di procedura dettano le regole fondamentali per l’esame dei testimoni.
Il testimone deve giurare di dire la verità e non nascondere nulla. Commette un reato se viola questo impegno.
I parenti più stretti (come il coniuge e i figli) non sono obbligati a deporre quando è imputato il loro congiunto ed il Giudice deve chiedere loro se intendano astenersi.
La parte che ha chiesto la testimonianza non può formulare domande suggestive, ovvero capaci di “indirizzare” una risposta precostituita.
Tutte le parti hanno diritto di interrogare il teste e, alla fine, la parte che ha chiesto la testimonianza ha diritto di chiudere l’esame, secondo le regole della cd. “cross examination”.
Il Giudice non deve intervenire nell’esame del testimone, se non per vietare domande inammissibili o renderle più chiare al teste. Al termine dell’esame, però, egli ha la possibilità di formulare domande ulteriori e le parti potranno poi interloquire su eventuali temi nuovi.
Fanno eccezione le testimonianze dei minori, che devono essere condotte direttamente dal Giudice, eventualmente all’interno di un’ “aula protetta”, nella quale il minore non è a diretto contatto con l’austerità dell’ambiente ma inserito in un contesto più adeguato.
Durante l’interrogatorio di un testimone, le parti possono utilizzare le dichiarazioni che egli ha fornito in precedenza ai fini delle cd. “contestazioni”, ossia in ausilio alla memoria ed al fine di fare valutare dal Giudice l’attendibilità del soggetto.
Se il Giudice rileva contrasti tra due testimoni può convocarli insieme per effettuare un confronto.

LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI

Qual’è l’ordine di assunzione delle prove nel dibattimento?
L’ordine è stabilito dalla legge: prima le prove chieste dal Pubblico Ministero, poi quelle della parte civile e delle altre eventuali parti provate, infine quelle della difesa.

Scrivete all'avvocato Iacopo Gori all'indirizzo redazione@arezzooggi.net

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