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Processo penale, la discussione e la sentenza

Sesta tappa nel percorso condotto dall'avvocato Iacopo Gori

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Proseguiamo con la sesta tappa del nostro viaggio nel processo penale parlando della conclusione e della sentenza.
Dopo l’assunzione delle prove richieste ed ammesse dalle parti (testimonianze, perizie, confronti, ricognizioni, documenti, etc…), il Giudice, se ritiene che manchi qualcosa di molto rilevante per la completezza del processo, può disporre nuove prove. Nella prassi, ciò significa prevalentemente l’ascolto di nuovi testimoni o lo svolgimento di una perizia da parte di un tecnico.
Compiuta anche questa eventuale operazione integrativa, il Giudice dichiara chiuso il dibattimento ed invita le parti a concludere, sempre nell’ordine consueto (il Pubblico Ministero, la parte civile e le altre eventuali parti private, la difesa dell’imputato).
La discussione finale serve a riepilogare le risultanze del processo e ciascuno cercherà di evidenziare al Giudice ciò che ritiene maggiormente importante.
Dopo un primo giro, tutti hanno diritto di replicare una sola volta, seguendo il medesimo ordine.
A questo punto, la palla passa in mano esclusivamente al Giudice ed al segreto della camera di consiglio. Egli, infatti, si ritira per studiare gli atti e per deliberare e non potrà neppure interrompere questa fase sino a che non avrà deciso.
Nel nostro ordinamento ogni imputato deve considerarsi innocente sino a prova contraria (oltre che sino alla sua condanna irrevocabile).
Per questo, l’imputato dovrà essere ritenuto colpevole solo se se ciò risulta “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Infatti, il Giudice sarà chiamato a pronunciare sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato), non soltanto quando l’imputato è giudicato “non colpevole” ma anche quando sia incerta, insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza.
Al termine della camera di consiglio, l’udienza riprende, alla presenza di tutte le parti, e il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza.
Il dispositivo è la parte finale della sentenza e la decisione sintetica sull’innocenza, la colpevolezza e le pene irrogate, nonché l’eventuale risarcimento del danno in caso di presenza della parte civile. La motivazione (essenziale a comprendere il percorso logico – giuridico del Giudice), se non viene redatta contestualmente (e letta in udienza), è depositata in cancelleria entro 15 giorni, a meno che il Giudice non dichiari di concedersi un termine sino a 90 giorni.

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