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Il processo penale, le impugnazioni

Settima tappa nel percorso condotto dall'avvocato Iacopo Gori

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Nel giudizio di appello avviene un vero e proprio riesame del processo (sebbene nei limiti di quanto “contestato” dall’appellante), anche se i casi di assunzione di nuove prove o di rinnovazione di prove già assunte in primo grado sono assolutamente eccezionali. Infatti, normalmente il giudizio di appello si esaurisce con una nuova discussione delle parti, attraverso una o più udienze.

La Corte è sempre composta da un collegio, che è di tre giudizi nei casi normali e di due giudici togati più sei popolari nei casi di competenza della Corte d’Assise d’appello.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

A differenza degli altri gradi di giudizio, si tratta di un mezzo di impugnazione di pura “legittimità”.

Per questo, i motivi di ricorso sono quelli espressamente stabiliti dal codice (violazione di legge, difetto di motivazione, etc…) e devono essere indicati espressamente a pena di inammissibilità.

Si suole dire che in cassazione i giudici guardano solo la sentenza impugnata e non gli atti e le prove che l’hanno preceduta e, in effetti, questo rende l’idea della differenza con gli altri gradi di giudizio.

I termini per depositare sia l’atto di appello che il ricorso per cassazione sono stabiliti dalla legge (15, 30 o 45 giorni) e decorrono, rispettivamente, dalla pronuncia della sentenza (se la motivazione è immediata), oppure dalla scadenza del termine che il giudice di primo grado si è dato per il deposito della motivazione, oppure, ancora, dalla comunicazione della cancelleria che la motivazione è stata depositata, allorquando il giudice travalica il termine che si era assegnato.

Esiste anche un mezzo di impugnazione “straordinario”, la revisione del processo, che può sempre essere introdotto quando avvengano ipotesi particolari, come, per esempio, che la sentenza sia stata pronunciata sulla base di prove successivamente dichiarate false.

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