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Il possesso e la sua tutela

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Il Codice Civile non definisce il “possesso” come un vero e proprio ma come “potere su una cosa” che si manifesta in un’attività assimilabile a quella del proprietario o titolare di un altro diritto reale.
Il possesso è dunque una situazione di fatto, più che di diritto. Si può possedere sia in buona che in mala fede, a seconda che si ignori o si conosca di ledere un diritto altrui.
La circostanza ha particolare importanza, per esempio, nel caso di trasferimento di beni mobili per i quali si applica la regola cosiddetta del “possesso vale titolo” e che consente ha chi riceve in buona fede un bene da chi non è proprietario, in virtù di un titolo astrattamente valido, di fare salvo l’acquisto e di divenire a tutti gli effetti proprietario.
Il possesso consente, altresì, il prodursi di quegli effetti che, infine, determinano l’acquisto della proprietà (o di un altro diritto sopra un bene) per usucapione.
Le azioni tipiche che la legge stabilisce per la difesa del possesso vengono chiamate “nunciatorie” sin dal diritto romano.
Si tratta dell’azione di reintegrazione e dell’azione di manutenzione. La prima serve ad ottenere il ripristino del possesso da parte di chi ne sia stato privato in modo illegittimo, ovvero in maniera occulta o clandestina; essa deve essere esercitata entro un anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta ed è consentita anche a soggetti che hanno la mera detenzione di una cosa, come, per esempio, il conduttore di un immobile.
La seconda, invece, serve ad eliminare i disturbi che qualcuno effettui sul possesso altrui, impedendone o limitandone il libero e pieno esercizio attraverso molestie illegittime. Anche questa azione deve avvenire entro un anno dalle molestie ma, in più, occorre che il possessore sia tale da almeno un anno, in modo continuo ed ininterrotto.
Accanto alle classiche azioni possessorie, il Codice contempla altre due azioni a difesa della proprietà e del possesso. Si tratta delle “azioni edilizie” di  nuova opera e di danno temuto.
La prima è utile a scongiurare i danni che potrebbero derivare da una nuova costruzione per la quale non è ancora trascorso un anno dal suo avvio.
La seconda serve per bloccare il danno grave e prossimo che potrebbe provenire dalla rovina di un edificio, dalla caduta di un albero o da altre situazioni che concernono la proprietà di un terzo.

 

Scrivete all'avvocato Gori all'indirizzo mail redazione@arezzooggi.net

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