I compiti ed i rapporti delle nostre istituzioni sono anzitutto stabiliti da Costituzione.
La nostra è una Repubblica “parlamentare a bicameralismo perfetto”, visto il ruolo centrale e identico delle due camere e la necessità che il governo debba averne la fiducia.
La tripartizione dei poteri prevede che quello legislativo (fare le leggi) spetti al Parlamento ed al Consiglio dei Ministri solo in caso di delega da parte del primo o di necessità ed urgenza (i decreti legge, per i quali è necessaria la conversione in legge entro 60 giorni).
Il potere esecutivo (applicare le leggi) spetta al Governo, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal Presidente della Repubblica), investito del ruolo di dettare e coordinare la politica generale e l’indirizzo. Ogni Ministro (anch’essi nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Premier) è a capo di un dicastero.
Infine, il potere giudiziario (quello di fare rispettare la legge e sanzionare le violazioni) spetta alla Magistratura, la quale è autonoma ed indipendente dagli poteri, tanto da vantare un organo di autogoverno come il Consiglio Superiore della Magistratura.
Tra gli organi costituzionali non possiamo dimenticare la Corte Costituzionale, supremo consesso di 15 giudici variamente eletti dagli altri poteri, ai quali è demandato l’alto compito (tra gli altri) di verificare se leggi siano o meno conformi alla Costituzione.
Accanto ai vertici centrali, concorrono a formare l’apparato dello Stato anche gli enti locali territoriali che la Costituzione individua in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica (eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli Regionali) il ruolo di garante dell’unità nazionale e della correttezza dei rapporti tra le Istituzioni, non a caso riconoscendogli il potere di interferire su tutti e tre i poteri. A tale proposito, oltre a quello già citato di nomina del Premier, rammentiamo il potere di sciogliere le Camere e quello di presiedere il C.S.M.
LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI
Le leggi sono approvate solo dall’intera assemblea delle Camere?
Particolarità del Parlamento italiano (insieme a quello spagnolo) è quella di potere approvare molte leggi (tranne quelle nelle materie più delicate) direttamente da parte della commissione competente per materia, senza quindi passare dal plenum dell’assemblea.
Anche le Ragioni possono emanare leggi?
Le Regioni hanno la possibilità di emanare le leggi nelle materie non espressamente attribuite allo Stato dall’art. 117 della Costituzione e possono emanare leggi di attuazione anche in altre materie per le quali lo stato ha la prerogativa di dettare i principi generali.

